Avvocato Militare

Appuntato “irrispettoso” in gruppo whatsapp, punito dal superiore. “Gerarchia militare richiede sempre e comunque il rispetto del grado”

Un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza ha presentato ricorso al Presidente della Repubblica per la sanzione disciplinare del rimprovero a seguito di conversazioni intrattenute – mediante l’utilizzo dell’applicativo denominato Whatsapp – dal ricorrente con due superiori gerarchici in due diverse occasioni, con la seguente motivazione: “atteggiamento irrispettoso verso i superiori, in quanto si rivolgeva in due distinte occasioni ai superiori gerarchici con toni provocatori e non adeguati al vincolo gerarchico”.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della gravata determinazione, per non aver il Comandante provinciale tenuto in considerazione che i superiori gerarchici della suddetta conversazione, erano legati al ricorrente anche da un rapporto di amicizia, con conseguente insussistenza del dovere di rispetto del vincolo gerarchico.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha inteso dare continuità al consolidato principio secondo cui l’individuazione della sanzione applicabile al militare in ragione dell’illecito disciplinare commesso ed accertato costituisce, nell’ambito delle indicazioni fornite dal legislatore, espressione di potere discrezionale dell’amministrazione, censurabile da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, solo per difetto di motivazione ovvero per eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza.

Nel presente caso il ricorrente non ha contestato i fatti addebitati – ovvero le due conversazioni intrattenute con due superiori gerarchici mediante l’utilizzo dell’applicativo per smartphone denominato Whatsapp -, lamentando unicamente l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata (rimprovero), per non aver l’amministrazione considerato la natura privata di tali conversazioni ed il rapporto di asserita amicizia tra gli interlocutori, con conseguente venir meno degli obblighi discendenti dal vincolo gerarchico, affermando che: “Il vincolo gerarchico non può essere richiesto da rispettare fuori servizio ed, inoltre, quando la conversazione amicale è reciproca […]”

La censura, secondo il Consiglio di Stato, non coglie nel segno.

Infatti, a prescindere dalle modalità utilizzate per la comunicazione e la conversazione tra un militare ed il superiore gerarchico, ed anche a prescindere dai rapporti personali esistenti tra gli interlocutori, la gerarchia militare richiede sempre e comunque il rispetto del grado, almeno tutte le volte in cui un militare, in servizio o fuori servizio, rivolgendosi al proprio superiore, intrattiene una conversazione (o uno scambio di messaggi telematici), il cui oggetto concerne questioni lavorative, come appunto è avvenuto nel caso di specie, riguardando entrambe le conversazioni de quibus l’assegnazione dei turni di servizio.

 

Il Consiglio di Stato ha rigettato, dunque, il ricorso ritenendo che il potenziale vincolo di amicizia tra il militare ed il superiore non possa valicare la gerarchia neanche su Whatsapp. Occorre, comunque, sottolineare il proliferare di gruppi whatsapp “di reparto” con funzione non solo informativa ma anche per disposizioni inerenti il servizio da parte del superiore gerarchico, la cui appartenenza al gruppo, è superfluo specificarlo, non può essere obbligatoria.

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