Editoriale

CASSA FORZE ARMATE, CAMBIO RUOLO SOTTUFFICIALI/UFFICIALI: I CONTRIBUTI VERSATI NON SI PERDONO

Avevamo già delineato le problematiche della Cassa di Previdenza delle Forze Armate che, per i sottufficiali transitati nel ruolo ufficiali, non prevedeva la liquidazione l’indennità supplementare durante la permanenza nei gradi di Sottufficiale. Oggi pubblichiamo in anteprima importanti novità su tale problematica. Ad oggi, il solo personale Sottufficiale della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ha diritto alla liquidazione dell’Indennità supplementare, in funzione del numero di anni di servizio, se questi ha maturato 6 anni d’iscrizione al Fondo previdenziale ovvero, laddove non fossero maturati i 6 anni d’iscrizione al relativo Fondo, il medesimo personale ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

In aggiunta, e solo per il personale Sottufficiale della Marina Militare esiste una ulteriore terza opzione consistente nel diritto alla ricongiunzione dei contributi versati al Fondo di provenienza sul nuovo Fondo, mantenendo quindi quella anzianità di servizio maturata nella categoria di Sottufficiali da sommarsi alla futura anzianità di servizio che è maturata nella condizione di Ufficiale e liquidabile alla data del congedo. Tale vigente normativa, secondo la Difesa, è attualmente in corso di rivisitazione con lo scopo di armonizzare la disciplina per tutte le F.A. e categorie. (per leggere l’articolo completo clicca qui)

ECCO COSA CAMBIA

Con la conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, in seguito alla problematica evidenziata in anteprima da InfoDifesa.it sono state introdotte alcune modifiche sostanziali alla vigente normativa. In particolare il comma 10-quinquies novella il codice dell’ordinamento militare inserendovi il nuovo articolo 1917-bis, riguardante il trattamento previdenziale del personale militare che transita tra ruoli. In particolare, la nuova disposizione prevede che il personale militare iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all’articolo 1913 del codice dell’ordinamento militare che transiti tra ruoli venga iscritto al nuovo fondo di previdenza, corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che per effetto del passaggio da un fondo all’altro, l’intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione e che, ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto