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MILITARI ARRUOLATI 81/83: LA CORTE DEI CONTI TOSCANA “SMONTA” L’INPS

La Corte dei Conti della Toscana accolto il ricorso del Maresciallo dei Carabinieri che nel 2016 aveva, per primo, proposto ricorso avverso il calcolo pensionistico effettuato dall’INPS.  INFODIFESA ha seguito da subito ed in maniera approfondita le evoluzioni dei vari ricorsi presentati in tutta Italia, commentando le sentenze sia di accoglimento che di rigetto, con particolare riguardo alla disparità di trattamento causata dal non accoglimento della domanda.

La Corte dei Conti di Firenze ha ritenuto non sostenuti da elementi giuridici le tesi del INPS che aveva calcolato nei confronti di un ricorrente la pensione in maniera riduttiva non tenendo conto invece, delle normative in vigore oramai notte a tutti. Un’altra eccezionalità della sentenza sta nel fatto che la stessa oltre a citare le altre sentenze di accoglimento dei ricorsi (Sardegna, Calabria etc) ha sottolineato di dover accogliere il ricorso nonostante alcune sentenze negative ritenendo la materia non approfondita adeguatamente rispetto ai diritti del ricorrente pertanto saranno molti, ora, tutti i militari arruolati in quel periodo a sperare che le varie istituzioni di riferimento – Ministero della Difesa e Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri – intervengano presso l’INPS affinché queste decisioni diventino valide per tutti evitando ulteriori spese per i militari che intendono far valere i propri diritti.

Ecco lo stralcio della recentissima sentenza che vi proponiamo in anteprima:

“Questo Giudice, dopo aver evidenziato che la pensione risulta liquidata con il metodo misto, come evincibile dai provvedimenti pensionistici in atti, ritiene di condividere quella giurisprudenza contabile, alla cui stregua non risulta corretta la posizione dell’INPS per cui l’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 troverebbe spazio solo nell’ipotesi in cui il congedato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Nello specifico, la predetta giurisprudenza, con riferimento a casi analoghi a quello vagliato in questa sede, si è così espressa.

“…Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma…” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2018, n. 53).

Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere, nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali quelle richiamate dall’Istituto previdenziale, siccome posizione fondata su di una lettura combinata dei primi due commi dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato compiuto alla disposizione de qua.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l’importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c. – secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.”

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