Difesa

MILITARI E FORZE DI POLIZIA, DDL SUI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI: PROCEDURA SEMPLIFICATA E TRASPARENTE, GRADUATORIE ED ELENCO POSIZIONI APERTE

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha, sin dal giorno primo giorno alla guida del dicastero, sottolineato l’importanza di favorire “i ricongiungimenti familiari”. A tal proposito il Movimento Cinque Stelle ha presentato un disegno di legge recante nuove “Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d’autorità nelle Forze armate” che di seguito vi illustriamo.

Lo stato giuridico del personale del com­parto difesa e sicurezza è articolato in un complesso di doveri e diritti assolutamente singolare, differente, nella sostanza, rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici. Tale «specificità» è sancita dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. In assenza di una specifica disciplina nor­mativa sui trasferimenti, ogni Forza armata ha adottato, in totale autonomia, proprie re­gole interne, con conseguente disparità di trattamento tra appartenenti alle diverse am­ministrazioni militari ed enorme potere di­screzionale nella decisione sui trasferimenti da parte delle stesse amministrazioni.

Se da un lato è comprensibile che il tra­sferimento d’autorità, cioè quello esercitato nell’esclusivo interesse dell’amministrazione militare, non possa essere soggetto ad una disciplina particolarmente stringente, non è altrettanto accettabile che i trasferimenti a domanda, cioè quelli richiesti dal personale per proprie esigenze, avvengano in maniera totalmente arbitraria.

In questo quadro normativo, appare evi­dente la necessità di introdurre delle norme a tutela del comparto difesa e sicurezza, che tendano ad equilibrare la prevalenza dell’in­teresse pubblico rispetto alle legittime ri­chieste ed aspettative del dipendente.

L’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordina­mento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasfe­riti d’autorità ad altra sede di servizio, il di­ritto «ad essere impiegato presso l’ammini­strazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Questo importante istituto ha il chiaro obiettivo di tutelare la stabilità e la serenità della famiglia, diritto fondamentale sancito dall’articolo 29 della Carta costituzionale, evitando gravi traumi famigliari in relazione a quelle categorie di dipendenti pubblici, maggiormente soggette a trasferimenti di sede. La tutela, peraltro, è reciproca, dato che le conseguenze di uno smembramento fami­gliare potrebbero incidere negativamente an­che sul servizio del militare o appartenente alle Forze di polizia, oltre che sulla sua fa­miglia. La norma, tuttavia, dispone soltanto in re­lazione all’ipotesi del trasferimento del «co­niuge convivente» che sia impiegato in un’amministrazione dello Stato allorquando il militare o l’appartenente alle Forze del­l’ordine sia trasferito d’autorità, escludendo invece il caso in cui sia quest’ultimo a chie­dere il trasferimento per congiungersi alla propria famiglia.

L’articolo 1 del disegno di legge presentato da Movimento 5 Stelle prevede che per il personale coniugato o unito civilmente con al­tro dipendente dell’amministrazione statale, sia  riconosciuto il diritto, previa do­manda, al congiungimento, che avverrà entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due coniugi o conviventi, ovvero, qualora gli stessi abbiano parità di grado, quello con anzianità di grado maggiore. Ai sensi del comma 2, è previsto che qualora non sia di­sponibile una sede di servizio entro 50 chi­lometri, anche per motivi di incompatibilità o legati al profilo d’impiego del dipendente, il trasferimento avvenga nella sede più vi­cina. In ogni caso, in considerazione delle esigenze dell’amministrazione, è consentito disporre il trasferimento in una sede diffe­rente, previo consenso dell’interessato. Il disegno di legge propone inoltre una disciplina più chiara e trasparente nell’adozione del trasfe­rimento a domanda e d’autorità da parte delle amministrazioni militari.

L’articolo 2 del disegno di legge dispone impone, con ca­denza semestrale, alle amministrazioni mili­ tari di diramare un avviso contenente l’e­lenco delle posizioni disponibili, divise per sedi, fino al grado di tenente colonnello, escludendo quelle relative al comando degli enti. In aggiunta, è rimesso alla facoltà delle amministrazioni suddividere tali posizioni per grado, ruolo, categoria, specialità, quali­fica, nonché prevedere ulteriori requisiti o li­mitazioni. È riconosciuto il diritto, ai mili­tari interessati, di concorrere per tutte le po­sizioni rispetto alle quali siano in possesso dei requisiti, in ordine di preferenza. Le am­ministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso.

Inoltre, il medesimo articolo di­spone il divieto, per tutti i militari fino al grado di tenente colonnello, di essere trasfe­riti d’autorità prima che siano trascorsi cin­que anni dalla data della prima assegna­zione, dall’ultimo trasferimento o dal ter­mine dell’aspettativa di cui all’articolo 903, salvo che nei casi dell’assegnazione del co­mando di un ente, del compimento dei pe­riodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l’avanzamento, di consenso dell’interessato, di incompatibilità ambientale o qualora si verifichi la chiusura della sede dove il militare è assegnato.

 Le amministrazioni sono comunque libere, in considerazione delle proprie esigenze di servizio, di procedere a ripianare d’autorità le posizioni vacanti, una volta esperito al­meno un tentativo di assegnare quelle posi­zioni a domanda. In tal modo viene preser­vata l’autonomia d’impiego dell’amministra­zione che può colmare la vacanza ricorrendo al trasferimento d’autorità, previo accerta­ mento dell’inesistenza di personale interes­sato ad essere trasferito volontariamente.

Grazie a tale clausola si scongiura il rischio che, in presenza di personale interessato al trasferimento, si debba imporre a qualcun altro il trasferimento d’autorità con conse­guente disagio per sé e per i propri fami­gliari; allo stesso tempo, si riduce al minimo l’erogazione dell’indennità di trasferimento, disciplinata dalla legge n. 86 del 2001 e le­gata ai trasferimenti d’autorità.

Nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, è prevista l’adozione con decreto di un «regolamento sui trasferimenti a do­manda delle Forze armate» al fine di disci­plinarne le graduatorie in conformità alle già descritte disposizioni, fissandone altresì i criteri e punteggi in riferimento all’anzianità di servizio, al numero di figli e all’eventuale presenza di gravi patologie all’interno del nucleo famigliare. Ulteriori criteri e punteggi saranno attribuiti a seconda della presenza del coniuge, o unito civilmente, con con­tratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da non meno di quattro anni entro una distanza massima di novanta chilometri dalla sede dell’ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento e in relazione al rendimento lavorativo, all’im­piego in sedi disagiate e al numero dei tra­sferimenti di sede effettuati.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto