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Pensioni: finanzieri e poliziotti i più penalizzati

Pensioni comparto sicurezza e difesa: solo finanzieri e poliziotti devono attendere il compimento del sessantesimo anno di età per beneficiare del cd. moltiplicatore X5Ti conviene aspettare di compiere sessant’anni per fare domanda, altrimenti ci vai a perdere sia sulla pensione che sulla liquidazione”. Questa la risposta che ricevono finanzieri e poliziotti quando chiedono informazioni sulla loro pensione.

Partiamo dall’inizio, una legge del 1997[1], allo scopo di arginare l’enorme divario tra le pensioni calcolate con il sistema retributivo puro e quelle determinate con il sistema misto, ha previsto per il personale (escluso dall’ausiliaria) che cessa dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età un sistema di calcolo della pensione più favorevole (cd. moltiplicatore X5).

Il calcolo con moltiplicatore produce un aumento netto mensile della pensione di circa duecento euro (per la truppa l’incremento è di poche decine euro in meno rispetto ai sottufficiali).

Da quando le pensioni non sono più quelle calcolate con il sistema retributivo, duecento euro nette al mese possono fare la differenza; certamente “fanno la convenienza”! Però, come detto, il presupposto necessario per maturate il beneficio derivante dal moltiplicatore è il collocamento in congedo per raggiunti limiti d’età, cioè al compimento del sessantesimo anno d’età.

La disparità di trattamento tra Forze armate e Forze di Polizia

Nel 2017 l’INPS in risposta (sotto allegata) ad un quesito, formulato dalla “Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva”, in merito alle modalità di calcolo del moltiplicatore, ha chiarito che “dal 7 luglio 2017[2], il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) che è collocato nella posizione dell’ausiliaria ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l’incremento del montante individuale contributivo[3]”.

Cinque ipotesi di cessazione dal servizio

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per il fatto che la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha individuato cinque ipotesi di cessazione dal servizio attivo che danno diritto ad esercitare tale opzione:

“1. per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;

2. a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, C.O.M. e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;

3. a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio militare effettivo ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997, come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;

4. a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limita di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall’art. 2229, comma 1 C.O.M.);

5. a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice di cui all’art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato all’art. 7, comma 7, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; ipotesi di cessazione anch’essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.”.

In buona sostanza, l’INPS ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) ha la possibilità di beneficiare dell’incremento di pensione derivante dal moltiplicatore anche prima di spegnere la sessantesima candelina. Possibilità questa preclusa ai militari della Guardia di Finanza e al personale della Polizia di Stato.

Tra le cinque ipotesi di cessazione dal servizio attivo (con diritto al moltiplicatore prima del sessantesimo anno), quella che crea la maggiore disparità di trattamento è la quarta, che interessa i militari che si trovino a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età, sempre che abbiano maturato i requisiti della pensione di anzianità. La fonte normativa da cui deriva tale beneficio è da individuare nell’art. 2229 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, C.O.M.[4] che si riferisce solo agli ufficiali e ai sottufficiali di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare.

La circolare del 2020

Anche con riferimento a quei militari appartenenti alle FF.AA. che, in alternativa al predetto moltiplicatore, dovessero chiedere di essere collocati in ausiliaria, così, come chiarito, da ultimo, con circolare PERSOMIL nr. 16929 datata 15.01.2020 del Ministero della Difesa (sotto allegata), si configura una rilevante disparità di trattamento sotto il profilo giuridico: la prerogativa della cessazione anticipata dal servizio prima del compimento del sessantesimo anno di età, con collocamento in ausiliaria, anche per il corrente anno, è riservata ai militari appartenenti alle FF.AA, ma è preclusa ai militari appartenenti alle FF.PP.

Una disparità che va rimossa al più presto

La disparità di trattamento economico e/o giuridico di quiescenza tra militari appartenenti alle FF.AA. e militari appartenenti alle Forze di polizia, oltre ad essere foriera di grave malcontento, è in netta controtendenza rispetto alla, più volte, auspicata “armonizzazione” tra Forze armate e Forze di Polizia; cui, peraltro, da diversi anni, si ispirano i provvedimenti di concertazione di natura giuridica ed economica che attengono alle categorie di lavoratori in argomento.

Infine, sono infondate e destituite di ogni fondamento le tesi di chi ritiene che l’aspetto premiale in materia pensionistica in favore dei militari appartenenti alle Forze armate sia giustificato dal fatto che il lavoro svolto dalle Forze armate sia più usurante rispetto a quello svolto dalle Forze di polizia.

Non c’è niente di più falso. Anzi – in tempo di pace e quando alle FF.AA. non viene imposto di “esportare democrazia a suon di bombe” – è vero l’esatto contrario.

Si auspica, pertanto, che questa disparità di trattamento sia presto rimossa, prevedendo per le forze di polizia militari e civili la stessa possibilità di beneficiare del moltiplicatore prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Bisogna fare presto, non c’è più tempo da perdere, perché il comparto sicurezza è arrivato al limite della sopravvivenza dal punto di vista anagrafico. E non solo.

Si consideri che il tasso di suicidi tra i poliziotti è altissimo, solamente nel corso dello scorso anno ben diciannove poliziotti si sono tolti la vita. E molti di loro avevano superato la soglia dei 55 anni d’età. Nel solo mese di gennaio di quest’anno sono già tre i poliziotti che hanno compiuto il gesto estremo[5], di questi uno aveva 57 anni e l’altro 56.

Se tutti questi poliziotti, ormai usurati nel fisico e nella mente in ragione della loro specificità, avessero avuto “convenienza” ad andare in pensione, forse, non avrebbero preso la decisione di “pensionarsi dalla vita”.

[1] Si tratta del comma 7 dell’art. 3, decreto legislativo n. 165 del 1997: “Per il personale di cui all’articolo 1(*) escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ((e per il personale delle Forze armate)) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.”

(*) Art. 1, decreto legislativo n. 165 del 1997: “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

[2] Data di entrata in vigore dell’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017.

[3] Calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D. Lgs. N. 165/1997.

[4] Art. 229 – Regime transitorio del collocamento in ausiliaria.

1. Fino al 31 dicembre ((2024)), ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall’articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell’ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all’articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell’altra, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all’amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l’anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l’anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Se, nell’ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.

6. Fino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.

[5] Fonte: O.S.D. (Osservatorio Suicidi in Divisa).

Cleto Iafrate

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