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PENSIONI MILITARI 81/83: AL SUD SI VINCE, AL NORD SI PERDE. CORTE CHE RICORRI, PENSIONE DIFFERENTE

InfoDifesa ha sollevato in anteprima la questione dell’art. 54 per la pensione dei militari arruolati negli anni 81/83. Sebbene le iniziali critiche da parte di improvvisati cultori della materia, alcune coraggiose sezioni delle corti dei Conti hanno iniziato ad accogliere i ricorsi. La problematica rimane comunque ancora aperta, sia perché l’INPS non ha inteso,sinora, intervenire per sanare motu proprio la questione, sia perché altre sezioni, soprattutto nel Centro/Nord Italia, hanno respinto i ricorsi.

Questa storia infinita troverà definitivamente conclusione quando si pronuncerà  una sezione giurisdizionale centrale di appello. Sino ad allora ci saranno sezioni che accoglieranno e sezioni che respingeranno i ricorsi, originando il paradosso che a pari anzianità di servizio si generino, in regioni diverse, pensioni notevolmente differenti.

In particolare, oltre la Sardegna, la Corte dei Conti della Calabria ha affrontato positivamente la tematica con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53, sentenze 10 maggio 2018, n.73, 78 e 79).

In particolare la Corte dei Conti della Calabria in una delle suddette sentenze, ha sottolineato :

“sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato. Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l’aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l’aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l’aliquota è sempre 1’1,8% sino al conseguimento dell’80%……”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

 

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