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Resistenza a pubblico ufficiale, Corte Costituzionale esclude la tenuità del fatto. “Peculiare complessità del bene giuridico protetto”

La Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma, del codice penale, “Esclusione della responsabilità per particolare tenuità del fatto” sollevate dai Tribunali Ordinari di Torino e di Torre Annunziata con riferimento all’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, nella parte in cui, modificando l’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., ha stabilito che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, «quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni».

Entrambi i giudici a quibus hanno esposto che la preclusione dell’esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, sia irragionevole e possa determinare l’inflizione di una pena ingiustificata.

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LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte ha ritenuto che le questioni devono essere dichiarate non fondate, in riferimento a tutti i parametri evocati. Ecco alcuni punti salienti della sentenza.

Sotto il titolo «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», il d.l. n. 53 del 2019 evidenzia un oggetto piuttosto eterogeneo, che spazia dal contrasto all’immigrazione illegale al potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, fino al contrasto alla violenza occasionata da eventi sportivi.

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Tuttavia, la ratio dominante dell’atto urgente è chiaramente orientata verso l’obiettivo di «garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica», «rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico», tutto ciò «nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l’ordine e l’incolumità pubblica».

In quanto finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell’agire della pubblica amministrazione, l’addizione operata dalla legge di conversione, che ha escluso l’applicazione dell’esimente di tenuità nell’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, non può dirsi pertanto «estranea», né tantomeno «intrusa», rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019, né rispetto alla sua prevalente ratio ispiratrice.

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Non sono fondate – secondo la Corte Costituzionale – le questioni sollevate da entrambi i rimettenti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, segnatamente in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (reg. ord. n. 89 del 2020) e agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost..

Ad avviso dei giudici a quibus, fondata unicamente su una «visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità», l’aprioristica esclusione dell’esimente di tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale potrebbe determinare l’irrogazione di una sanzione non giustificata dalla concreta offensività del fatto, e quindi inutilmente afflittiva, oltre a ingenerare disparità di trattamento per titoli di reato omogenei.

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La scelta legislativa – precisa la Corte Costituzionale – di escludere dal campo di applicazione dell’esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché viceversa corrisponde all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione.

Già dopo la sentenza n. 341 del 1994, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 341 cod. pen. laddove prevedeva il minimo edittale di sei mesi di reclusione per il reato di oltraggio in riflesso di una «concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini», questa Corte ha avuto modo di evidenziare come l’elemento costitutivo della violenza o minaccia finalizzata ad alterare il regolare funzionamento dell’attività della pubblica amministrazione impediva di estendere tale ratio decidendi sia al reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all’art. 336 cod. pen., sia a quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen.

Successivamente, anche per il “nuovo” reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., questa Corte ha messo in luce una dimensione offensiva ormai più ampia di quella della fattispecie codicistica originaria, in quanto l’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale (requisito espresso dalla locuzione «mentre compie un atto d’ufficio») ha configurato un «delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale, non diversamente da quanto accade – per l’appunto – per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.».

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L’esclusione del titolo di reato di cui all’art. 337 cod. pen. dalla sfera applicativa dell’esimente di tenuità corrisponde quindi – secondo un apprezzamento discrezionale non manifestamente irragionevole – alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, peraltro rimarcata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, laddove hanno osservato che il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dall’art. 337 cod. pen. va inteso «in senso ampio», poiché include anche «la sicurezza e la libertà di determinazione» delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni.

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