Editoriale

RIORDINO DEI RUOLI FORZE ARMATE: IL PARERE, LE CONDIZIONI E LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE DIFESA

Ieri abbiamo pubblicato in anteprima il parere delle commissioni sullo schema di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di Polizia. Oggi vi proponiamo il parere previsto per lo schema di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate. La IV Commissione (Difesa), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396), esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

1) il Governo adotti un’adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all’adozione del provvedimento in esame, attraverso l’espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell’articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell’ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D’altra parte, l’assenza dell’integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordinazione – poiché le Forze armate non potrebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento – ovvero di ritenere, altrettanto inusitatamente, che in quella fase l’equiordinazione possa essere liberamente violata;

2) il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull’atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell’articolo 11, dove è stabilito che « con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso ». Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, in peius, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell’indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali) violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent’anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

3) il Governo modifichi l’articolo 1072-ter del Codice dell’ordinamento militare, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all’articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124; 4) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d’impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l’assunzione della « qualità di allievo » per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo status di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;

5) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l’opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura concorsuale per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l’assoluta estraneità dei fatti contestati all’interessato;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell’articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell’importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;

b) il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l’attivazione del cosiddetto « secondo pilastro » dei fondi pensione;

c) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l’opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;

d) il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;

e) il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull’Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1o gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le « norme contrattuali » approvate fino all’anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile reformatio in peius dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;

f) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l’idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l’attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;

g) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, oltre che nell’ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l’opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo l’attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull’anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, assicurandogli una durata minima dell’incarico e definendone la dipendenza dal Capo di stato maggiore della Marina militare con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo;

h) il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;

i) il Governo valuti l’adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all’iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del « blocco » delle retribuzioni imposto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;

j) il Governo valuti l’opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;

k) il Governo, nell’ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a: evitare l’attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell’entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni « ad personam », ove previsti dal provvedimento di riordino;

l) il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell’ambito del Comparto Difesa e Sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell’Atto del Governo n. 395, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest’ultimo atto;

m) il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell’articolo 45 dell’atto del Governo n. 395, nell’importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l’importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;

n) il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa dall’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;

o) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l’inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera.

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