Difesa

STATO MAGGIORE DIFESA: “IN ATTESA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIMANE IN VIGORE LA NORMATIVA PREVIGENTE”

E’ ormai noto che la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare “nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Resta fermo il divieto di “aderire ad altre associazioni sindacali”

La specialità di status e di funzioni del personale militare, ha infatti puntualizzato la Corte, impone il rispetto di “restrizioni”, secondo quanto prevedono l’articolo 11 della CEDU e l’articolo 5 della Carta sociale europea. Restrizioni che, in attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare.

La decisione è stata presa a seguito dell’esame della richiesta di incostituzionalità dell’articolo 1475, sollevata dal Consiglio di Stato su ricorso presentato dalla Associazione Assodipro. Si attende ora di conoscere nel merito le osservazioni della Corte che saranno depositate entro 60 giorni. In base all’art. 136 della Costituzione, “la norma ritenuta illegittima, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte. Si tratta di un effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico

Lo Stato Maggiore Difesa ha nel frattempo diramato in data 26 aprile l’analisi del comunicato stampa dell’Alta Corte, sottolineando:”La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui vieta ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, fermo restando il divieto di adesione ad altri sindacati e non precludendo, ad opera del legislatore, quelle restrizioni all’esercizio di tale diritto che la specialità di status e di funzioni del personale militare impone, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e articolo 5 della Carta Sociale Europea.

Al riguardo, nelle more dell’entrata in vigore della sentenza, dalla quale potranno essere evinti in maniera puntuale gli argini entro cui sarà tracciato il novello alveo normativo sulla specifica materia, si partecipa che rimane in vigore la normativa preesistente e le procedure tuttora in atto.

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