Polizia

TRASFERIMENTI POLIZIA: SISTEMATICHE DISCRIMINAZIONI, SCAVALCAMENTI INGIUSTIFICATI E DIRIGENTE INCOMPATIBILE

Il Segretario Generale del NSP Roberto Intotero ha trasmesso una nota al Capo della Polizia e ai direttori centrali competenti per denunciare le gravi condotte discriminatorie che si sono verificate di recente alla II^ Divisione trasferimenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, denunciando l’incompatibilità in cui si trova il Dirigente che presiede ufficio, chiedendone l’avvicendamento, anche in considerazione del rispetto di un principio di alternanza a cui determinati uffici, in virtù della loro delicatezza e rilevanza, devono essere necessariamente assoggettati per poter garantire imparzialità e buon andamento. Ecco la nota inviata:

“Egregio Signor Capo della Polizia, gentili Direttori, Come noto la nostra organizzazione sta lottando da anni per una polizia più trasparente, richiedendo a gran voce la pubblicazione integrale delle graduatorie dei trasferimenti, nella consapevolezza che questo sia l’unico modo per eliminare, o quanto meno ridurre drasticamente, l’indiscriminata e personificata gestione della movimentazione interna alla quale stiamo assistendo da anni. Ciò premesso, da circa quattro anni riceviamo numerose segnalazioni scritte, tutte mirate a dimostrare un’anomala e al quanto discutibile gestione del dirigente della II^ Divisione trasferimenti, la quale come noto, gestisce e amministra, anche come responsabile del procedimento, da circa 5 anni, non solo tutte le aggregazioni ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/99 (su cui ci riserviamo di inviare una nota separata), ma anche tutte le movimentazioni a domanda del personale del ruolo agenti assistenti e sovrintendenti, comprese quelle ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92. Con grande dispiacere ed amarezza abbiamo dovuto riscontrare che nella quasi totalità dei casi sottoposti alla nostra valutazione, sono stati adottati, solo per usare un termine eufemistico “diversi pesi e diverse misure”.

In sostanza sia in tema di trasferimenti che in tema di aggregazioni, a parità di presupposti di fatto e di diritto, si verificano con cadenza regolare, esiti contrapposti delle istanze, attraverso una diversa interpretazione delle normative e una diversa valutazione di casi analoghi, a seconda del soggetto richiedente, destando molti dubbi e preoccupazioni sulla imparzialità dell’operato nell’attività amministrativa del predetto ufficio. Non di meno, con grande sconcerto, di recente siamo venuti a conoscenza da fonti molto attendibili, che la dirigente in questione ha un rapporto di coniugio con un dirigente sindacale di un noto sindacato di Polizia.

A ciò si aggiunga il perseverare di gravi malcostumi all’interno della predetta divisione, ovvero file immortalate di sindacalisti che con cadenza ormai presso che quotidiana stazionano di fronte l’ufficio del Dirigente in oggetto indicato, in attesa di essere ricevuti per fare le più svariate richieste e osservazioni. Tutto ciò fa nascere il concreto sospetto che il predetto dirigente, sia oggetto di continue pressioni sindacali che contribuiscono fortemente a minare la corretta gestione e l’imparzialità di questo importante e delicatissimo ufficio ministeriale. Oltre a questo è doveroso precisare che dopo 5 anni lunghi anni della predetta gestione non si è registra nessuna novità degna di rilievo rispetto al passato ma anzi si registrano sempre più casi di anomalie.

Abbiamo altresì preso atto della totale assenza di trasparenza nelle procedure, nonchè della mancanza di criteri generali, di punteggi definiti e di linee guida che rendano la movimentazione interna qualcosa di credibile e di serio, che risponda a criteri oggettivi anziché a logiche di favore, tenuto conto che su questa materia, c’è in gioco la vita, gli affetti, le problematiche e di conseguenza la tenuta psicologica dei dipendenti stessi, per cui l’aspetto non deve essere assolutamente sottovalutato. Nemmeno l’istituzione del “Portale Mobilità” è servito a mettere fine alle disparità e agli scavalcamenti ingiustificati che spudoratamente si sono verificati anche in quest’ultima movimentazione, nonostante la nuova procedura online renda più facilmente verificabili le operazioni scorrette e illegittime, in quanto ogni dipendente ora può conosce la propria posizione in graduatoria per ogni ufficio richiesto, ma nemmeno questo è bastato a ridimensionare il fenomeno, a dimostrazione che l’anomalo modus operandi instaurato in questo ufficio è talmente radicato, che non si ferma nemmeno di fronte alla concreta possibilità di essere scoperti. Infatti, dopo l’uscita delle ultime veline, si contano a decine le segnalazioni pervenute a questa O.S. di dipendenti che si sono visti scavalcare, ovvero non sono stati trasferiti nonostante risultassero sul portale intranet primi in graduatoria.

Paradossale il caso di un Ass. Capo del Reparto Mobile di Catania, primo in graduatoria per l’aeroporto di Catania, che si è visto scavalcato da un pari corso (anch’esso del Reparto Mobile Catania) che risultava secondo per lo stesso ufficio, il quale però non voleva più essere trasferito all’aeroporto di Catania e aveva proceduto alla revoca del trasferimento. Riguardo poi i trasferimenti ai sensi dell’art. 33 L.104/92 abbiamo dovuto riscontrare l’esistenza di una vera e propria “giungla” dove si sono succedute nel tempo discriminazioni e discrepanze di ogni genere tra il personale interessato. In particolare si sono verificati casi dove, al cessare delle condizioni che hanno legittimato l’avvicinamento alla persona assistita, il dipendente, è stato rinviato con decorrenza immediata, in maniera coatta e senza specifica motivazione, alla sede di origine e casi in cui il dipendente, al cessare delle predette condizioni, è stato invece lasciato definitivamente in quella stessa sede.

In altri casi addirittura il dipendente è stato completamente dimenticato nella sede dove questo è stato trasferito a scopo assistenziale (ai sensi della L.104/92), senza che l’ufficio abbia mai provveduto ne ad instaurare il procedimento d’ufficio per il rientro, ne ad effettuare le opportune verifiche per accertare la sussistenza o meno dei presupposti di diritto che avevano giustificato il trasferimento, secondo quanto previsto dalla art. 33 comma 7 della L.104/92, creando di fatto delle vere e proprie sperequazioni e diseguaglianze. Sulla base dei dati in nostro possesso, risulta che riguardo ai trasferimenti disposti ai sensi dell’art. 33 comma 5 della L.104/92 su tutto il territorio nazionale vi siano ameno 200 casi di dipendenti che ivi permangono da un numero di anni considerevole, a tal punto da fare ritenere che per molti di questi siano ormai venute meno le condizioni assistenziali che hanno legittimato il trasferimento ministeriale. Di tutto ciò la nostra Organizzazione aveva chiesto conto al Dirigente in questione con nota riservata prot.13.1/SG/2017 del 10 aprile 2017 (allegata), nonche con successiva nota prot. 13.2/SG del 13 novembre 2017 (allegata) ma questa, nonostante le numerose sollecitazioni scritte, ha ritenuto di non dover dare alcuna spiegazione, dimostrando un comportamento ostile e deontologicamente scorretto, prima ancora che antisindacale.

A tal proposito si informa che questa O.S. ha dato mandato ai suoi legali di citare il dirigente al Tribunale del Lavoro, per condotta anti sindacale. Era stato richiesto, nel rispetto del principio di imparzialità, di conoscere i criteri oggettivi che verrebbero adottati in questi casi, secondo quanto previsto dall’art. 25 del DPR 164/2002 in tema di informazione preventiva, chiedendo altresì di mettere un freno a circostanziate, gravi ed evidenti sperequazioni. Entrando nel merito, era stato fatto presente che l’art. 33 comma 7 bis L.104/92 prevede certamente la perdita del diritto del dipendente a permanere nella sede ove è stato trasferito a scopo assistenziale, ma non pone necessariamente l’obbligo del rientro coattivo una volta cessate le condizioni che hanno legittimato l’avvicinamento alla persona assistita. Tutto quindi viene rimandato ad una valutazione di tipo discrezionale della Divisione trasferimenti, la quale può anche disporre il rientro alla sede di origine, ma il provvedimento deve essere supportato da motivazioni specifiche di carattere prettamente organizzativo o comunque di interesse pubblico prevalenti, tenendo conto in ogni caso delle condizioni personali, familiari e di servizio dell’interessato. La valutazione discrezionale pertanto, presuppone l’applicazione di precisi criteri oggettivi che devono essere individuati e resi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento, non potendo scadere nell’arbitrio e nell’irrazionalità delle decisioni, come accaduto in questi anni, dove in alcuni casi, è stato avviato il procedimento per il rientro d’ufficio del dipendente alla sede di provenienza, mentre in altri casi il procedimento non è mai stato avviato, a dimostrazione che il principio di imparzialità in questo modo viene palesemente leso. Emblematico è il caso dell’ Ass. capo Carmine I. che alla soglia della pensione (35 anni di servizio) aveva ottenuto solo nel 2015 il trasferimento nella sede da sempre ambita solo in forza dell’art. 33 comma 5 della L.104/92, dovendo necessariamente assistere la madre la quale versava in gravi condizioni di salute. Non appena morta la madre, il dipendente, come da obbligo normativo, ne comunica il decesso e la dirigente in questione immediatamente avvia nei suoi confronti il procedimento per il trasferimento ad altra sede.

Il malcapitato dipendente precisava nelle sue osservazioni che il proprio nucleo familiare si era ormai completamente e prematuramente estinto a causa dei precoci decessi del fratello (investimento stradale nell’81) della sorella (tumore nel 2012), del padre (nel 2012) e della madre (tumore nel 2016) ed era rimasto unico e solo (in quanto celibe) membro della famiglia, per cui chiedeva, anche in considerazione della notevole anzianità di servizio maturata (35 anni di servizio) di permanere in quella sede, ovvero in quell’ufficio Polfer tanto agognato (si pensi che la sua domanda di trasferimento risale al 1988), consentendogli di trascorrere gli ultimi anni della sua carriera, nell’unico contesto dove ancora avrebbe potuto trovare un minimo di stimoli e di spinta motivazionale per svolgere il servizio di Polizia, peraltro in condizione di solitudine assoluta. Ebbene nonostante le precarie e delicate condizioni sociali e personali del richiedente, con un provvedimento privo della benché minima motivazione, il dirigente della Divisione ha negato la richiesta di permanere in quella sede, notificando il rientro con effetto immediato alla sede di provenienza, sita a circa 250 km. Questo fatto, ancorché anomalo e paradossale, potrebbe anche essere considerato legittimo, se non fosse che in una situazione esattamente identica, questa stessa Divisione, abbia gestito il caso di un altro pari qualifica (con anzianità di servizio addirittura inferiore) con un criterio e con esito completamente diversi, ovvero lasciandolo permanere in maniera definitiva in quello stesso ufficio dove Carmine I. aveva chiesto in vano di rimanere.

In entrambi i casi era avvenuta la morte della persona assistita, ma in quest’ultimo caso non è mai stata aperta la procedura d’ufficio per trasferimento in altra sede, anzi il trasferimento veniva definito ai sensi dell’art. 55 DPR 335/82 creando così una palese disparità di trattamento tra i due pari qualifica, avvantaggiando per giunta il dipendente con la minore anzianità di servizio e con la minore anzianità di sede. Fatta presente la grave anomalia al funzionario preposto del settore (divisione II) questa dopo qualche esitazione si giustificava affermando che nel primo caso il dipendente aveva subìto solo (si fa per dire) il decesso della propria madre, mentre nel secondo caso il dipendente aveva subito la morte della propria moglie per cui, secondo il criterio stabilito dal dirigente della divisione, quest’ultimo era sicuramente meritevole di maggiore tutela. Orbene tralasciando le gravi affermazioni rese, i criteri scellerati dettati dal dirigente della divisione non trovano alcun fondamento giuridico, in quanto la Legge 104/92 pone al centro del suo mandato la tutela della persona disabile e prevede all’art. 33 alcuni diritti e agevolazioni per chi gli presta assistenza, senza alcuna differenziazione tra parenti in linea retta o collaterale, affini o conviventi. Ma l’inverosimile si è raggiunto pochi mesi più tardi (settembre 2017) quando questa stessa Divisione, nell’ambito dello stesso ufficio dove Carmine I. aveva chiesto in vano di restare, ha favorito la permanenza di un altro dipendente che si trovava nelle stesse identiche condizioni giuridiche di Carmine I. ovvero decesso della madre con handicap grave. Anche in quest’ultimo caso, naturalmente, non è stato attivato il procedimento d’ufficio per il rientro alla sede di provenienza.

Ad oggi quindi ci troviamo nella paradossale situazione che su tre dipendenti pariqualifica, con identiche condizioni giuridiche, tutti trasferiti per esigenze di natura assistenziale dalla medesima sede al medesimo ufficio, solo uno e’ dovuto rientrare per cessate esigenze assistenziali, ovvero il dipendente con la maggiore anzianita di sede nonche’ con la maggiore anzianita’ di servizio, mentre per gli altri due, non e’ neanche mai stata instaurata la procedura di rientro ai sensi dell’art. 33 comma 7 bis legge 104/92 e tutt’ora questi risultano stabilmente in forza in quell’ufficio. Da questi fatti appare evidente l’inadeguatezza della responsabile di questa Divisione, la quale gestisce la movimentazione secondo criteri assurdi, anomali e privi del carattere dell’imparzialità, oltretutto non scritti e non condivisi con le organizzazioni sindacali come previsto dall’art. 25 DPR 164/02. Si fa presente altresì come la condotta del responsabile della Divisione sia inoltre completamente inadeguata laddove da un lato ritiene di non dare risposte ai gravi, precisi e circostanziati rilievi sollevati per iscritto da questa O.S. (come prevedono i regolamenti), mentre dall’altro consente il costante libero accesso in forma privata, nel proprio ufficio di una moltitudine di dirigenti sindacali al fine di ascoltare (e chissà forse anche recepire) le loro più disparate richieste e osservazioni di cui non rimane alcuna traccia.

Per quanto sopra, alla luce della grave situazione di incompatibilità sopra specificata, si ritiene sussistano sufficienti motivi per disporre l’avvicendamento del dirigente in oggetto indicato, anche in considerazione del rispetto di un principio di alternanza a cui determinati uffici, in virtù della loro delicatezza e rilevanza, devono essere necessariamente assoggettati per poter garantire imparzialità e buon andamento.”

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