Editoriale

UN PROBLEMA DA RISOLVERE PER I DIRIGENTI MILITARI/POLIZIA ED EQUIPARATI COLLOCATI IN PENSIONE NEL PERIODO 2011-2017

(di Antonio Olivieri) – Con il D.lgs n. 94/2017 , art. 11, comma 7 e col D.lgs n.95 , art. 45, comma 4 – ( Riordino delle Carriere ), in sintesi, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori , nonchè gli equipollenti delle forze di polizia, alla data del 1 Gennaio 2018 , vengono reinquadrati nella nuove posizioni economiche, considerando gli anni di servizio effettivamente prestato, nonché ogni altro periodo giuridicamente computabile, per norma, ai fini stipendiali.

In sintesi, dal 2018, gli automatismi stipendiali congelati durante l’intero periodo di blocco retributivo degli stessi, dal 2011 al 2015 compreso, cioè le classi e gli scatti, saranno ricostruiti ai fini stipendiali ( senza la corresponsione di arretrati) per le categorie di servitori dello Stato sopra richiamate. Questa norma, di certo giusta e opportuna, va ad interrompere, per l’avvenire, una grave situazione che, prevedendo un sacrificio economico temporaneo, conseguenza di una sopravvenuta emergenza finanziaria dello Stato, avrebbe però generato conseguenze indubbiamente permanenti e definitive sull’entità della pensione dell’avente diritto.

Il Legislatore, però, in questa fattispecie, non ha considerato coloro non più servizio nel 2018, in quanto già in congedo, che continueranno a subire sulla propria pensione, in modo permanente, il danno causato dal citato blocco degli automatismi. Appare di tutta evidenza che fra i pensionati dal 2011 fino a tutto il 2017, colpiti dal mancato riconoscimento economico ed i pari grado/qualifica, che avranno la fortuna di permanere in servizio nel 2018, è stata tracciata una linea di demarcazione foriera di una grave disparità di trattamento, segnatamente ai fini pensionistici.

E’essenziale segnalare che, un’analoga situazione pregressa di blocco degli automatismi stipendiali per tutto il 1993 ( D.L. 384/1992 – art. 7, comma 3), aveva avuto un esito totalmente diverso in quanto, all’epoca, il Ministero del Tesoro, con apposita circolare, dispose il ripristino degli incrementi  a decorrere dall’1/1/1994 e, dalla stessa data, la rideterminazione della base pensionabile del trattamento di quiescenza spettante al personale cessato dal servizio nel periodo inciso dal blocco stipendiale.

Per quanto sopra , poiché i motivi di doglianza degli interessati vertono esclusivamente sul quantum della pensione percepita, un eventuale ricorso in materia risulta essere di esclusiva competenza della Corte dei Conti . A questo proposito è doveroso richiamare l’illuminante ordinanza  1/2017 ,della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Liguria, che ha rimesso alla Suprema Corte, con ampie e convincenti motivazioni , la decisione in merito alla conformità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del D.L. n.78/2010 , riguardante il blocco retributivo delle promozioni ricevute dal 2011 al 2014. Orbene , la Corte Costituzionale sarà finalmente chiamata ad esprimersi in modo risolutivo , purtroppo solo su questo particolare punto e non già sul secondo periodo della medesima norma, che riguarda appunto il blocco degli automatismi – classi/scatti – qui espressamente considerato.

Per quanto sopra , ad avviso dello scrivente, stante l’assenza di un’adeguata soluzione normativa a cura del Governo,  tutti gli eventuali interessati, dovrebbero valutare, senza alcun indugio, la presentazione per vie legali di un apposito ricorso alla Corte dei Conti. L’eventuale ricorso dovrebbe essere  preceduto dall’invio di un’istanza di recupero ai fini pensionistici del periodo di servizio non contabilizzato, mediante raccomandata a r – oppure tramite p.e.c. indirizzata all’Amministrazione dello Stato in cui gli stessi hanno prestato servizio .

Ordinanza 1-2017 Corte Conti Liguria (1)

(c) Riproduzione Riservata

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto