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Nonnismo tra i paracadutisti, condannati 4 militari. Condotta mortificante e non scherzo “innocuo”

La Corte militare di appello nel luglio 2018confermava la sentenza di primo grado  riguardante i delitti previsti dall’artt. 227 (diffamazione), 226 (ingiuria) e 222 (percosse) del codice militare di pace commessi da 4 militari.

Le condotte furono accertate, nella caserma del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore, al quale appartenevano sia gli imputati che le persone offese, secondo i giudici di merito integravano i reati di cui sopra poiché, a prescindere dalla definizione quale atti di “nonnismo”, andavano oltre ogni possibile consuetudine goliardica, essendo state inferte con modalità gravemente lesive della dignità, dell’onore e della reputazione dei militari presi di mira, tanto più che un militare veniva mortificato nella persona anche tramite l’inflizione di umilianti percosse. La diffamazione si era realizzata con la diffusione, in una chat WhatsApp, delle immagini delle persone offese nell’atto di subire le condotte degradanti.

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Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione puntando sulle deposizioni di 3 testi che dimostravano sia l’assenza di violenze idonee a provocare una sensazione dolore, sia la riconducibilità dell’accaduto allo “scherzo” tra militari.

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Secondo la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso, sarebbero, invece, state accertate le modalità dei fatti e le dichiarazioni dei testi hanno dato ampia prova delle condotte incompatibili con l’innocuo “scherzo”, ma subite dalle vittime in modo mortificante, nel clima di soggezione del momento e a fronte delle sicure ritorsioni nel caso di ribellione.

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